I risarcimenti di Fukushima (parte IX)

I risarcimenti di Fukushima (parte IX)

L’analisi delle “Linee guida intermedie sulla valutazione dell’estensione dei danni da energia nucleare dovuti agli incidenti alle centrali nucleari TEPCO di Fukushima 1 e 2″ iniziata qui e proseguita qui, ci vede oggi alle prese con il punto 5, cioè i cosiddetti “danni da voci allarmistiche ( 風評被害 )”.
Si è già scritto che l’espressione “voci allarmistiche” non è la traduzione letterale di 風評被害 (fuhyo higai) ma mi pare un buon compromesso tra chiarezza e aderenza al testo originale.
Due parole di spiegazione per chi non abbia molta confidenza con il giapponese giuridico.
Iniziamo dal secondo termine: higai ( 被害 ). Significa “danno”, e nel Codice civile compare sempre insieme al suffisso -sha ( 者 ) per comporre la parola higaisha: “danneggiato; vittima” . È il termine usato ad esempio dalla legge sulla partecipazione al processo penale delle vittime di reati. Il termine che compare nel Codice civile all’art. 709 per indicare il “danno” derivante da illecito civile non è higai, bensì songai ( 損害 ) e la formula usuale corrispondente a “risarcimento del danno” è “songai baisho 損害賠償 “.
Il primo termine, fuhyo, non compare nel mio dizionario giapponese-italiano; il dizionario monolingua Kojien fornisce questa definizione: “reputazione pubblica/mondana; diceria ( 世間の評判、うわさ ).
Insomma, i danni delle dicerie, o con un’espressione che riflette l’atteggiamento tenuto dall’amministrazione nei confronti di queste voci, i danni da voci allarmistiche.

5. I cosiddetti danni da voci allarmistiche

Il capitolo 7 delle LGIM, dedicato alle voci allarmistiche, si estende per 15 pagine, sulle 61 dell’intero documento.

La prima sezione detta i principi generali che governano questa voce di danno.
Il par. 7.1.I definisce innanzitutto cosa si debba intendere per fuhyo higai: il danno conseguente alla condotta di astensione dall’acquisto o dall’uso di un servizio, dovuta al pericolo di contaminazione radioattiva percepito dai consumatori o dalle imprese per via delle notizie trasmesse dai mass-media. Il paragrafo successivo stabilisce che, ove vi sia un adeguato nesso di causalità tra voci allarmistiche e incidente nucleare, i danni prodotti dalle voci allarmistiche dovranno essere risarciti. In pratica, cosa possa essere riconosciuto come danno da voce allarmistica deve essere deciso caso per caso in base al settore in cui è attiva l’impresa, ai prodotti, alla zona e ad altre circostanze.
I danni alle attività di impresa dovranno prendere in considerazione la diminuzione del numero di affari conclusi o del valore unitario degli affari, e le spese aggiuntive che si sono rese necessarie (restituzione, distruzione o decontaminazione dei prodotti, oltre al costo delle analisi ove esse si siano rese necessarie). I lavoratori di tali imprese dovranno essere indennizzati di eventuali diminuzioni del loro trattamento economico.
Le note al par. 1 riprendono quanto già detto in precedenza, su come l’espressione fuhyo higai non sia del tutto soddisfacente ma viene utilizzata un po’ perché ormai è entrata nell’uso comune, un po’ per mancanza di un’espressione migliore. Inoltre, questi danni non sono limitati ai prodotti agroalimentari, ma si estendono a beni mobili e immobili e ai servizi. L’estensione di questi danni non è chiara, e andrà valutata caso per caso, ma, al fine di contribuire a risolvere le controversie che possano sorgere da questo incidente, si è deciso di riconoscere tali danni ove la probabilità del rapporto di causalità tra incidente e danno sia particolarmente alta.
La Commissione riconosce la necessità di risarcire i danni ove la diminuzione dei consumi sia da attribuire anche all’atteggiamento di moderazione e sobrietà diffusosi nell’intero Paese nel periodo immediatamente successivo al disastro: lo shock nazionale per le migliaia di morti e per la distruzione arrecata dalla catastrofe naturale, la preoccupazione per l’incidente nucleare, i black-out programmati in ampie zone del Kanto e tutti i disagi conseguenti, collegati anche all’interruzione della produzione di diverse aziende, fecero calare sensibilmente i consumi in tutto l’Arcipelago. Non vi è in questo caso riferimento a compensazioni parziali del danno.
Per quanto riguarda i limiti temporali entro cui dovranno essere risarciti i danni da voci allarmistiche, la Commissione dichiara che vi è un termine finale, che corrisponde al momento in cui, in base alla psicologia dell’uomo medio, si possa ritornare ad acquistare beni e usufruire di servizi in maniera normale. Al momento della pubblicazione delle LGIM (5 agosto) la Commissione non ritiene che la situazione sia ancora sotto controllo e che quindi l’astensione dal consumo di beni e servizi possa essere giustificata.
D’altra parte tuttavia, la Commissione rileva che non si possono trattare tutte le situazioni allo stesso modo, per cui il giudizio andrà condotto caso per caso confrontando dati statistici per poter capire quale sia stato l’effettivo impatto dell’incidente nucleare sulle vendite.

La seconda sezione tratta i danni da voci allarmistiche che hanno colpito i prodotti agroalimentari.
Sono oggetto di risarcimento per il calo delle vendite, a partire dal momento dell’incidente (par. 1): i) i prodotti alimentari, esclusi tè e bestiame, delle prefetture provincie di Fukushima, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Chiba e Saitama; ii) il tè delle provincie di cui al n. i) più Kanagawa e Shizuoka; iii) il bestiame ad uso alimentare di Fukushima, Ibaraki e Tochigi; iv) i prodotti ittici ad uso alimentare e per l’industria dei mangimi provenienti dalle provincie di Fukushima, Ibaraki, Tochigi, Gunma e Chiba; v) i fiori di Fukushima, Ibaraki, Tochigi; vi) gli altri prodotti alimentari di Fukushima; vii) i prodotti che usano principalmente ingredienti di cui da i) a vi).
Sono oggetto di risarcimento per il calo delle vendite, a partire dall’8 luglio (par. 2): la carne bovina ed i prodotti a base di carne bovina di Hokkaido e delle provincie di Aomori, Iwate, Miyagi, Akita, Yamagata, Fukushima, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Niigata, Gifu, Shizuoka, Mie, Shimane.
Sono comprese tutte le industrie di trasformazione situate nella provincia di Fukushima o che usino come principali ingredienti i prodotti di cui al par. 1, o che usino acqua che abbia superato i limiti di sicurezza relativi a sostanze radioattive; sono comprese inoltre le imprese che distribuiscono i prodotti di cui sopra.
Sono oggetto di risarcimento anche tutti i prodotti agroalimentari analoghi a quelli per cui il governo centrale o le amministrazioni locali hanno ordinato misurazioni della contaminazione.

La terza sezione prende in esame i danni subiti dal settore del turismo.
Dopo il terremoto si è registrato in tutto l’Arcipelago un calo del turismo. Nelle provincie di Fukushima, Ibaraki, Tochigi e Gunma il calo dei turisti e le prenotazioni cancellate sono da attribuirsi con grande probabilità alla contaminazione radioattiva.
Oltre al turismo interno le LGIM prendono in considerazione il calo di prenotazioni o le prenotazioni cancellate da parte di turisti stranieri fino almeno alla fine di maggio 2011.
In questo caso tuttavia la Commissione lascia spazio al bilanciamento tra le ragioni da ricondurre al pericolo percepito riguardante la contaminazione nucleare e al calo del turismo dovuto semplicemente al disastro naturale; la Commissione sostiene che si dovrà valutare caso per caso se e quanto il disastro nucleare abbia influito sulla diminuzione degli affari del settore turistico.
È da notare che per “settore turistico” le LGIM intendono, oltre alle strutture alberghiere, i mezzi di trasporto inclusi i taxi, le imprese attive nella ristorazione e rivenditori al dettaglio -con tutta probabilità il riferimento è ai negozietti e bancarelle di omiyage e ricordini vari.

La quarta sezione analizza i danni da voci allarmistiche che hanno colpito il settore manifatturiero e dei servizi.
La Commissione sostiene vi sia un nesso di causalità tra incidente e danno nel caso di industrie manifatturiere e di servizi site nella provincia di Fukushima, e per le industrie di smaltimento delle acque e fanghi urbani, o che usano acqua che abbia superato i livelli di radioattività stabiliti dalla legge. Rientrano in questa categoria anche i danni derivanti dall’annullamento dei contratti in essere con controparti straniere, almeno fino alla fine di maggio 2011. La valutazione per questa voce di danno dovrà essere condotta considerando in quale proporzione il danno ai servizi sia stato causato dall’incidente radioattivo, o dalla distruzione arrecata da terremoto e tsunami.

La quinta ed ultima sezione prende in considerazione i danni subiti dalle imprese che esportano merci all’estero.
La Commissione riconosce il nesso di causalità tra incidente nucleare e le spese sostenute da produttori e spedizionieri per effettuare i controlli sul livello di contaminazione, richiesti dalle autorità doganali straniere. Inoltre, in caso di blocco delle importazioni da parte di Stati stranieri, la Commissione riconosce la risarcibilità delle spese di produzione, distruzione o trasformazione delle merci indirizzate all’export. È importante rilevare che la Commissione riconosce la disparità di informazioni tra il Giappone e l’estero, e riconosce che in base alla psicologia dell’uomo medio la richiesta delle controparti non giapponesi di un certificato del luogo di origine delle merci o di altri documenti è ragionevole. In altre parole, fino al momento in cui l’incidente si possa dichiarare risolto, le valutazioni sull’appropriatezza della richiesta di documenti addizionali comprovanti la sicurezza delle merci vanno fatte assumendo il punto di vista e la psicologia dell’osservatore esterno. Le spese aggiuntive sono risarcibili o meno sulla base di questa valutazione.
In caso di blocco totale delle importazioni da parte di un Paese, dal momento che le merci possono essere rivendute in altri Paesi o nel mercato interno, il rapporto di causalità è riconosciuto solo ove esso potrebbe essere riconosciuto anche nel caso di clienti giapponesi, salva la risarcibilità delle spese di spedizione, produzione e tutte le spese accessorie sorte prima dei relativi blocchi alle importazioni.

Il prossimo articolo della serie prenderà in considerazione le ultime voci delle LGIM: danni indiretti, danni conseguenti all’assorbimento di radiazioni, e le disposizioni di chiusura.

(continua)

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