La mentalità giuridico-legalista dei giapponesi

La mentalità giuridico-legalista dei giapponesi

Leggete questo pezzo, che descrive come alcune persone in Giappone, per la colpa di essere nate da genitori non sposati e che per una serie di motivi non hanno registrato ufficialmente la propria nascita agli uffici comunali, nel registro di famiglia, sono sostanzialmente prive di alcuni tra i diritti più elementari.
Il fatto che i loro genitori non abbiano seguito la legge fa sì che questi soggetti non possano ottenere certificati di nascita, di residenza, e di conseguenza non possano aprire un conto in banca, prendere la patente, ottenere un passaporto, con tutte le conseguenze sul piano sociale, lavorativo, etc… che si possono immaginare.
Si tratta di persone in carne ed ossa, che  sono vive e respirano, parlano, si presentano agli uffici dell’anagrafe, ma poiché mancano alcuni timbri e iscrizioni sul koseki, il registro di famiglia, è come se non esistessero. Invisibili.

Pensateci un attimo, e poi pensate a chi parla della mentalità giuridica sottosviluppata dei giapponesi. Al contrario, qui io vedo il trionfo di un tipo di legalismo burocratico, che fa della legge un idolo indiscutibile e immutabile.

Forse qualcosa si muove, oltre all’attivismo citato nell’articolo, anche nelle aule giudiziarie.
La Corte Suprema esaminerà due casi in tema di diritto di famiglia, in composizione plenaria, il 4 novembre 2015.
Il primo sulla possibilità per tutti gli individui sposati di mantenere il proprio cognome: ora questo è un privilegio che spetta solo alle coppie in cui un coniuge non è di nazionalità giapponese. Nel matrimonio tra due giapponesi infatti, uno dei due, nei fatti di solito la moglie, deve perdere il proprio cognome per acquistare quello dell’altro coniuge (art. 750 c.c. Jpn). La sua persona viene cancellata dal registro di famiglia dei genitori, andando così a finire sul nuovo registro di famiglia, cioè quello del coniuge che ha mantenuto il cognome, il capofamiglia.
Il secondo caso verte sulla disposizione del codice civile che impedisce alla donna divorziata di risposarsi prima che siano passati 6 mesi dal divorzio (art. 733 c.c. Jpn).
Le sentenze potrebbero arrivare entro l’anno.

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