La mentalità giuridico-legalista dei giapponesi

Leggete questo pezzo, che descrive come alcune persone in Giappone, per la colpa di essere nate da genitori non sposati e che per una serie di motivi non hanno registrato ufficialmente la propria nascita agli uffici comunali, nel registro di famiglia, sono sostanzialmente prive di alcuni tra i diritti più elementari.
Il fatto che i loro genitori non abbiano seguito la legge fa sì che questi soggetti non possano ottenere certificati di nascita, di residenza, e di conseguenza non possano aprire un conto in banca, prendere la patente, ottenere un passaporto, con tutte le conseguenze sul piano sociale, lavorativo, etc… che si possono immaginare.
Si tratta di persone in carne ed ossa, che  sono vive e respirano, parlano, si presentano agli uffici dell’anagrafe, ma poiché mancano alcuni timbri e iscrizioni sul koseki, il registro di famiglia, è come se non esistessero. Invisibili.

Pensateci un attimo, e poi pensate a chi parla della mentalità giuridica sottosviluppata dei giapponesi. Al contrario, qui io vedo il trionfo di un tipo di legalismo burocratico, che fa della legge un idolo indiscutibile e immutabile.

Forse qualcosa si muove, oltre all’attivismo citato nell’articolo, anche nelle aule giudiziarie.
La Corte Suprema esaminerà due casi in tema di diritto di famiglia, in composizione plenaria, il 4 novembre 2015.
Il primo sulla possibilità per tutti gli individui sposati di mantenere il proprio cognome: ora questo è un privilegio che spetta solo alle coppie in cui un coniuge non è di nazionalità giapponese. Nel matrimonio tra due giapponesi infatti, uno dei due, nei fatti di solito la moglie, deve perdere il proprio cognome per acquistare quello dell’altro coniuge (art. 750 c.c. Jpn). La sua persona viene cancellata dal registro di famiglia dei genitori, andando così a finire sul nuovo registro di famiglia, cioè quello del coniuge che ha mantenuto il cognome, il capofamiglia.
Il secondo caso verte sulla disposizione del codice civile che impedisce alla donna divorziata di risposarsi prima che siano passati 6 mesi dal divorzio (art. 733 c.c. Jpn).
Le sentenze potrebbero arrivare entro l’anno.

Aggiornamenti flash

  1. Il Ministero della Giustizia sta studiando regole in materia di giurisdizione delle corti nazionali in materia di diritto di famiglia, separazione e divorzio, nei casi in cui vi siano coppie di diversa nazionalità.
  2. Nel frattempo, e in collegamento con la notizia precedente, il Giappone è finalmente parte della Convenzione dell’Aia sulla sottrazione internazionale di minori. In vigore dal 1 aprile.
  3. Il calendario delle prossime attività di governo in campo economico e la lista dei progetti di legge che saranno presentati durante la prossima sessione del Parlamento. Con la solita inconfondibile grafica no comment.
    Ma il capo dell’ufficio legislativo è stato ricoverato per una malattia sconosciuta (stress da superlavoro?) e rimarrà in ospedale per un mese. Possibili ritardi dunque sulla tabella di marcia.

Piccola riforma della potestà genitoriale

Il 1 aprile 2012 è entrata in vigore una piccola riforma della potestà genitoriale.
La riforma introduce l’istituto della sospensione della potestà genitoriale per un periodo di due anni al massimo.

La riforma nasce dalla volontà di fornire uno strumento per limitare le violenze ( 虐待 ) sui minori. Che, stando a quanto sostenuto nelle motivazioni che accompagnano la legge, erano negli ultimi anni in preoccupante aumento.
La situazione precedente alla riforma prevedeva l’istituto della perdita della potestà genitoriale ( 親権喪失 ), ma tale misura poteva essere invocata in casi piuttosto limitati, e viste le conseguenze assai gravi, se ne faceva uso con molta cautela.
Si sentiva pertanto l’esigenza di un modo di proteggere il minore ed i suoi interessi nei casi in cui le condizioni richieste dall’art. 834 del Codice per la perdita della potestà genitoriale ( 親権を濫用し、又は著しく不行跡であるとき “abuso di potestà genitoriale o condotta estremamente cattiva/immorale”) non fossero soddisfatte, ma fosse però evidente una situazione difficile per il minore.

La riforma pertanto ha modificato gli articoli sulla potestà genitoriale e sulla tutela del minore ( 未成年後見 ).
La richiesta di sospensione della potestà del genitore può essere presentata al Tribunale di famiglia dai parenti del minore, dal Pubblico Ministero, dal minore stesso o dal tutore, o infine dai direttori dei Centri locali di assistenza ai minori ( 児童相談所 ).
Uno dei problemi dell’istituto della tutela era la difficoltà di trovare soggetti che si prestassero a diventare tutori, per il fardello di responsabilità che la cosa comporta. Grazie alla riforma è ora possibile nominare più tutori che si dividono i compiti, e anche persone giuridiche possono diventare tutori di un minore.

La riforma è intervenuta inoltre sul regime della custodia ( 監護 ) dei minori in caso di divorzio dei genitori, inserendo all’art. 766 CCJ un inciso che dichiara esplicitamente che le decisioni in merito alla custodia “devono essere prese secondo l’interesse prioritario del minore”.

Qui la pagina del Ministero della Giustizia con i materiali relativi alla riforma.

Diritto matrimoniale, filiazione e parità donna-uomo

第七百三十三条(再婚禁止期間)
Articolo 733 (Periodo in cui è proibito risposarsi)

1 女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
(1) Una donna non può risposarsi se non dopo che siano trascorsi sei mesi dal giorno dello scioglimento o dell’annullamento del matrimonio precedente.

2 女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項 の規定を適用しない。
(2) Nel caso in cui una donna sia incinta da prima dello scioglimento o dell’annullamento del matrimonio precedente, la disposizione del comma precedente non si applica a partire dal giorno del parto.

第七百七十二条(嫡出の推定)
Articolo 772 (Presunzione di legittimità)

1 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
(1) Si presume che il figlio concepito dalla moglie durante il matrimonio sia figlio del marito.

2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三 百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
(2) Si presume che il figlio nato dopo 200 giorni dal giorno del matrimonio o entro 300 giorni dal giorno dello scioglimento o dell’annullamento del matrimonio sia stato concepito durante il matrimonio.

Sono questi i due articoli del Codice civile giapponese presi di mira da una giovane donna della città di Soja, nella provincia di Okayama.

La donna aveva divorziato nel marzo 2008 e si era risposata con il suo attuale marito in ottobre. A novembre 2008 era nata una bambina, che la donna sostiene essere figlia dell’attuale marito.

Nella citazione, presentata al Tribunale distrettuale di Okayama, la donna ha chiesto 1.65 milioni di yen, pari oggi a circa 14.500 euro, di risarcimento per i danni morali conseguenti all’obbligo, previsto dall’art. 733 cc, di attendere 6 mesi prima di potersi risposare.  La parte attrice sostiene che questa disposizione violi irragionevolmente il principio di parità uomo-donna sancito dalla Costituzione.

Inoltre, l’amministrazione locale si rifiuta di registrare nello stato di famiglia l’attuale marito come padre della bambina, poiché ciò sarebbe contrario alla previsione dell’art. 772 cc.
La donna aveva pertanto citato in giudizio lo Stato giapponese anche per l’incostituzionalità di questo articolo.
Dopo aver perso in primo grado ed in appello, la questione ora, secondo questa fonte, pende di fronte alla Corte Suprema.