Piccola riforma della potestà genitoriale

Piccola riforma della potestà genitoriale

Il 1 aprile 2012 è entrata in vigore una piccola riforma della potestà genitoriale.
La riforma introduce l’istituto della sospensione della potestà genitoriale per un periodo di due anni al massimo.

La riforma nasce dalla volontà di fornire uno strumento per limitare le violenze ( 虐待 ) sui minori. Che, stando a quanto sostenuto nelle motivazioni che accompagnano la legge, erano negli ultimi anni in preoccupante aumento.
La situazione precedente alla riforma prevedeva l’istituto della perdita della potestà genitoriale ( 親権喪失 ), ma tale misura poteva essere invocata in casi piuttosto limitati, e viste le conseguenze assai gravi, se ne faceva uso con molta cautela.
Si sentiva pertanto l’esigenza di un modo di proteggere il minore ed i suoi interessi nei casi in cui le condizioni richieste dall’art. 834 del Codice per la perdita della potestà genitoriale ( 親権を濫用し、又は著しく不行跡であるとき “abuso di potestà genitoriale o condotta estremamente cattiva/immorale”) non fossero soddisfatte, ma fosse però evidente una situazione difficile per il minore.

La riforma pertanto ha modificato gli articoli sulla potestà genitoriale e sulla tutela del minore ( 未成年後見 ).
La richiesta di sospensione della potestà del genitore può essere presentata al Tribunale di famiglia dai parenti del minore, dal Pubblico Ministero, dal minore stesso o dal tutore, o infine dai direttori dei Centri locali di assistenza ai minori ( 児童相談所 ).
Uno dei problemi dell’istituto della tutela era la difficoltà di trovare soggetti che si prestassero a diventare tutori, per il fardello di responsabilità che la cosa comporta. Grazie alla riforma è ora possibile nominare più tutori che si dividono i compiti, e anche persone giuridiche possono diventare tutori di un minore.

La riforma è intervenuta inoltre sul regime della custodia ( 監護 ) dei minori in caso di divorzio dei genitori, inserendo all’art. 766 CCJ un inciso che dichiara esplicitamente che le decisioni in merito alla custodia “devono essere prese secondo l’interesse prioritario del minore”.

Qui la pagina del Ministero della Giustizia con i materiali relativi alla riforma.

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