I risarcimenti di Fukushima (parte VIII)

I risarcimenti di Fukushima (parte VIII)

Prosegue l’analisi delle “Linee guida intermedie sulla valutazione dell’estensione dei danni da energia nucleare dovuti agli incidenti alle centrali nucleari TEPCO di Fukushima 1 e 2 ( 東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針 )″, di seguito “LGIM”.

Il documento analizza le seguenti voci:

  1. I danni relativi all’ordine di evacuazione o di rifugio emanato dal governo;
  2. I danni relativi al divieto di navigazione o di sorvolo emanato dal governo;
  3. I danni relativi alle sospensioni della commercializzazione dei prodotti agroalimentari decise dal governo e da altre istituzioni;
  4. I danni relativi ad altri ordini del governo;
  5. I cosiddetti danni da voci allarmistiche;
  6. I cosiddetti danni indiretti;
  7. I danni da irradiazione;
  8. Il coordinamento tra donazioni ricevute dalle vittime e risarcimento dei danni;
  9. I danni patrimoniali subiti dalle istituzioni locali.

Alcune considerazioni generali e una breve analisi del punto 1. sono stati presentati nel post precedente. Proseguiamo quindi con i punti successivi.

2. I danni relativi al divieto di navigazione o di sorvolo emanato dal governo

Il 15 marzo il governo istituì la zona di divieto di navigazione (letteralmente: “zona di navigazione pericolosa” 航行危険区域 ), che si estendeva per un raggio di 30 Km dalla centrale nucleare di Fukushima-1. La zona subì alcune modifiche: il 22 aprile l’area nel raggio di 20 Km fu denominata area sorvegliata ( 警戒区域 ), il 25 aprile la zona tra i 20 ed i 30 Km fu definita “area di preparazione allo sfollamento di emergenza ( 緊急時避難準備区域 ) ” . In questa sede per comodità espositiva si tratterà la zona in maniera unitaria come “zona di divieto di navigazione”.
Lo stesso giorno 15 marzo fu istituita una zona di divieto di sorvolo ( 飛行禁止区域 ) che corrispondeva allo spazio aereo sovrastante la zona nel raggio di 30 Km dalla centrale di Fukushima-1. Il raggio della zona fu ristretto a 20 Km il 31 maggio.

I danni di cui si suggerisce il risarcimento sono i danni arrecati alle attività di pesca e alle attività di trasporto merci o persone che a causa dell’istituzione della zona di divieto di navigazione hanno visto diminuire i loro proventi o aumentare le loro spese, anche in questo caso nei limiti di quanto necessario e ragionevole. Allo stesso modo e secondo gli stessi principi è riconosciuto il diritto al risarcimento per i vettori aerei.
La Commissione riconosce inoltre il diritto al risarcimento per tutti i lavoratori impiegati nelle imprese coinvolte.
Sia per le imprese che per i lavoratori, i criteri di stima del danno sono gli stessi adottati nel caso dei danni derivanti da ordine di evacuazione.

 3. I danni relativi alle sospensioni della commercializzazione dei prodotti agroalimentari decise dal governo e da altre istituzioni

I danni presi in considerazione sono quelli derivanti dall’interruzione della produzione o della commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari in seguito a disposizioni emanate dal governo o, a condizione che vi siano state “ragioni ragionevoli” ( lett. 合理的理由 ), dagli enti locali. Queste ultime comprendono i casi in cui le autorità della provincia ( 県 ) abbiano chiesto l’astensione ( 自粛 ) dalla commercializzazione di determinati prodotti.

La Commissione raccomanda di risarcire il danno effettivo subito dalle imprese oggetto di tali ordini, inteso come mancato guadagno.
Nel caso vi siano state altre spese causate dall’interruzione della commercializzazione, come quelle relative alla distruzione dei prodotti, o quelle relative alla necessità di approvvigionarsi di materie prime o mangimi da zone più lontane, anche esse dovranno essere computate come danno, “per quanto necessario e ragionevole ( 必要かつ合理的な範囲で ) “. Inoltre la Commissione ritiene che debbano essere risarciti il mancato guadagno verificatosi dopo la revoca degli ordini di sospensione della commercializzazione dei prodotti e le spese sostenute dalle imprese per riprendere in tutto o in parte l’attività, ivi comprese le spese per eventuali decontaminazioni.

Anche in questo caso, i lavoratori dipendenti delle imprese di cui sopra dovranno essere tutelati e indennizzati delle eventuali diminuzioni del loro trattamento economico.

4. I danni relativi ad altri ordini del governo

Si tratta di una categoria residuale, che copre i soggetti che non rientrano nei punti 2-4 di cui sopra. Due esempi citati nelle LGIM riguardano le imprese che trattano le acque urbane, in cui si è trovato cesio radioattivo, e i danni conseguenti all’impossibilità di utilizzo degli edifici scolastici.

Il danno coperto è quello relativo alle spese di decontaminazione o filtraggio, le spese sostenute per le analisi dei livelli di contaminazione delle cose,  e tutte le spese collegate alla riduzione dei contaminanti radioattivi, oltre alle spese sostenute per riprendere in tutto o in parte l’attività.
Possono richiedere il risarcimento tanto le imprese quanto i lavoratori dipendenti di imprese affette.

Il prossimo articolo della serie continuerà con i danni da “voci allarmistiche”.

(continua)

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