I risarcimenti di Fukushima (parte IV)

I risarcimenti di Fukushima (parte IV)

L’articolo precedente in questa serie aveva esaminato la prima parte delle “Seconde linee guida sulla valutazione dell’estensione dei danni da energia nucleare dovuti agli incidenti alle centrali nucleari TEPCO di Fukushima 1 e 2” (2LG).
Rimaneva da esaminare la seconda parte, relativa alle cosiddette “voci allarmistiche”, in giapponese 風評被害 (fuhyo higai).

Prima di tutto occorre fare un passo indietro e inquadrare il significato dell’espressione “voci allarmistiche” nel linguaggio corrente. Il documento puntualizza infatti che non vi è una definizione giuridica di cosa costituisca una voce allarmistica.

L’incidente e tutte le notizie provenienti da Fukushima riguardanti la fuga radioattiva hanno scatenato reazioni diversissime, da parte di individui e istituzioni giapponesi e non. Se da una parte le autorità giapponesi si sono schierate in maniera compatta a sostegno delle direttive di radioprotezione ufficiali, associazioni indipendenti, autorità straniere e parte della popolazione hanno reagito adottando spesso misure più prudenti. Basti citare gli esempi più noti: le differenti vedute circa l’area di evacuazione circostante alla centrale di Fukushima, estesa dagli Stati Uniti per un raggio di 80Km dalla centrale contro i 20Km decisi dal governo giapponese, le evacuazioni decise e organizzate da ambasciate e da aziende, i blocchi alle importazioni di determinati prodotti decisi da vari Stati partner commerciali giapponesi.

Per quanto riguarda gli alimenti, nonostante i rapporti quasi quotidiani da parte del Ministero della Sanità/Lavoro/Welfare che rendevano, e tuttora rendono pubblici i risultati dei test effettuati su acqua e alimenti e che hanno riportato tracce di contaminazione in molti prodotti, e contaminazione oltre la soglia di legge per circa il 10% dei prodotti testati, la risposta dei consumatori è stata anche qui, di cautela.
I prodotti agroalimentari e ittici di Fukushima e delle provincie confinanti, benché commerciabili secondo le norme di legge, e nonostante le campagne pubbliche e private rivolte a promuoverne l’acquisto ed il consumo, hanno subito un crollo delle vendite.

Ciò non è piaciuto né ai produttori, né alle autorità, che hanno continuato a stigmatizzare la condotta dei consumatori come il risultato di un allarmismo irrazionale e dannoso per il Paese. Quando si parla di fuhyo higai, si parla proprio di questo: dei danni conseguenti a quelle che certi considerano semplici misure di cautela, altri allarmismo incontrollato.

Il problema di fronte alla Commissione era questo: il nesso di causalità tra la fuga radioattiva a Fukushima-1 ed il crollo delle vendite è evidente. Tuttavia si tratta di prodotti, a norma di legge, commerciabili. Parte di essi inoltre è stata effettivamente messa sul mercato e venduta; si presenta dunque il problema di come quantificare i danni effettivamente subiti a causa delle “voci allarmistiche”.
Oltre ai prodotti alimentari vi sono i danni subiti dal settore del turismo. Le strutture di accoglienza ed i servizi collegati nelle provincie di Fukushima e limitrofe, come si può immaginare, hanno avuto un giro d’affari assai limitato dopo il 3/11. Risollevato in parte forse solo dagli sfollati, ma su questo non vi sono ancora dati.
Anche in questo caso, non si tratta di aziende situate nelle zone di evacuazione obbligatoria, ma è innegabile il rapporto di causalità tra incidente e crollo degli affari.

La Commissione sostiene che i danni  conseguenti alle “voci allarmistiche” debbano essere considerati come danni conseguenti all’incidente, poiché la reazione dei consumatori volta ad evitare ogni possibile contaminazione, nel quadro delle conoscenze scientifiche attuali, e vista la scala dell’incidente, non può essere considerata sempre irragionevole.
Tali danni, continua la Commissione, sono diversi da quelli sostenuti da imprese soggette a misure di evacuazione o di interruzione della commercializzazione dei prodotti, pertanto è utile mantenere la distinzione tra le due categorie di danni. Sarebbe opportuno evitare di usare l’espressione un po’ fuorviante 風評被害 , ma ormai essa è entrata nel linguaggio comune, nella giurisprudenza si ritrovano termini che possano sostituirsi a questa espressione, e pertanto essa viene utilizzata anche in queste 2LG.

I danni devono essere valutati avendo riguardo alla psicologia del consumatore comune. Le 2LG hanno classificato le imprese in base al tipo di attività svolta, prodotti trattati, zona principale in cui si svolge l’attività, ed il tipo di danni. Per certe imprese il riconoscimento dei danni da “voci allarmistiche” è riconosciuto in via presuntiva e comprende il mancato guadagno sia per l’impresa che per i lavoratori e le spese sostenute per testare la radioattività presente nei prodotti. Per altre l’estensione del danno dovrà essere provata secondo i criteri generali stabiliti dalle linee guida.
I danni ascrivibili sia alla contaminazione radioattiva che al disastro naturale saranno risarcibili come danni del disastro nucleare.

Il nesso di causalità tra incidente e danno da voci allarmistiche è riconosciuto in via presuntiva per i prodotti agroalimentari e per il settore del turismo nei seguenti casi:

  1. Per i prodotti agroalimentari: tutti i prodotti agricoli provenienti da zone colpite anche solo una volta da provvedimenti governativi di sospensione della commercializzazione; allo stesso modo, tutti i prodotti di allevamento ed i prodotti ittici, secondo le rispettive zone di produzione.
    Oltre a questi casi, la Commissione ricomprende in questa categoria i casi in cui sia stata decisa la sospensione volontaria della produzione o della commercializzazione. Il periodo preso come riferimento è in ogni caso limitato ai prodotti oggetto di provvedimenti governativi nei mesi di marzo e aprile 2011.
    Le aree oggetto di provvedimenti sono state le provincie di Fukushima, Ibaraki, Gunma e Tochigi, e tre comuni nella provincia di Chiba. Le 2LG coprono esclusivamente i prodotti alimentari, pertanto i coltivatori di fiori o tabacco sono esclusi dall’applicazione delle 2LG.
  2. Per quanto riguarda il turismo e le attività collegate, rientrano nell’ambito dei risarcimenti per cui il nesso di causalità è riconosciuto in via presuntiva le prenotazioni di viaggio programmate ed annullate, limitatamente alla provincia di Fukushima; negli altri casi il danno dovrà essere provato volta per volta, dal momento che sulla riduzione dell’attività turistica non ha influito solo il disastro nucleare ma anche il disastro naturale.

La Commissione ha ricevuto critiche dopo la pubblicazione delle 2LG per non aver ancora stabilito nei dettagli le cifre che TEPCO dovrà risarcire alle vittime. Le cifre sono arrivate il 20 giugno, contenute nel “Supplemento” alle 2LG ( 東京電力(株)福島第一、第二原子力発電所事故による原子力 損害の範囲の判定等に関する第二次指針追補 ), che sarà oggetto del prossimo articolo della serie.

(continua)

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