I risarcimenti di Fukushima (parte III)

I risarcimenti di Fukushima (parte III)

Il 31 maggio 2011 TEPCO ha iniziato a versare le prime rate dei risarcimenti dovuti a imprese e pescatori sulla base delle “Prime linee guida sulla valutazione dell’estensione dei danni da energia nucleare dovuti agli incidenti alle centrali nucleari TEPCO di Fukushima 1 e 2” , approvate dalla Commissione d’inchiesta sulle controversie per il risarcimento dei danni da energia nucleare il 28 aprile 2011.
Si tratta dei primi 500 milioni di yen (al cambio odierno, circa 4,3 milioni di euro) dei 3,4 miliardi di yen (30M eur) richiesti dalle provincie di Ibaraki e Tochigi.
TEPCO aveva già iniziato a versare alle famiglie evacuate un risarcimento provvisorio di un milione di yen, o di 750.000 jpy nel caso di individui. La somma versata da TEPCO ai circa 50.000 nuclei familiari destinatari del risarcimento in questa prima fase è stata dunque di circa 50 miliardi di yen.

Il medesimo giorno 31 maggio, la Commissione ha approvato le “Seconde linee guida sulla valutazione dell’estensione dei danni da energia nucleare dovuti agli incidenti alle centrali nucleari TEPCO di Fukushima 1 e 2″ ( 東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する第二次指針 ).

Le Seconde linee guida (le abbrevieremo “2LG”) prendono in considerazione alcuni tra gli aspetti che le Prime linee guida  (“1LG”) avevano lasciato a riflessioni successive, oltre a situazioni createsi dopo la pubblicazione delle 1LG.


In particolare, le 2LG forniscono indicazioni sui risarcimenti relativi a:

  1. i danni conseguenti agli ordini di evacuazione;
  2. i danni conseguenti agli stop decisi dal governo alla commercializzazione di alcuni prodotti;
  3. i danni conseguenti agli ordini di interruzione della coltura di alcuni prodotti;
  4. i cosiddetti danni da voci allarmistiche ( 風評被害 ).

Anche in questo caso la Commissione precisa che l’assenza di determinate categorie di danni da queste linee guida non determina la loro esclusione dalla sfera dei risarcimenti, in quanto potranno essere oggetto di analisi e di raccomandazioni successive.
Come nelle 1LG, la Commissione espone per ogni voce quali siano in concreto le spese o i danni risarcibili. In certi casi le 2LG non aggiungono molto a quanto detto nelle 1LG.

Per quanto riguarda i danni conseguenti agli ordini di evacuazione provenienti dal governo, la Commissione raccomanda di risarcire:

  1. le spese sostenute in occasione dei rientri momentanei nelle abitazioni all’interno della zona di evacuazione, consentiti dal 10 maggio per recuperare oggetti abbandonati;
  2. tutte le spese sostenute da chi sia rientrato nella propria abitazione, per i casi di abitazioni situate nella zona in cui dopo il 22 aprile è stato permesso il rientro;
  3. il danno psicologico ( 精神的損害 ) per gli sfollati e per chi sia stato soggetto a indicazione di rimanere in casa.

La Commissione si occupa anche di delineare quali debbano essere i principi che dovranno governare la quantificazione del danno.
Innanzitutto, per i danni materiali conseguenti all’evacuazione, le 2LG  riconoscono che gli sfollati hanno risposto alla minaccia in maniera assai variegata e che identificare una somma che possa corrispondere in astratto ad un risarcimento medio, oltre ad essere molto problematico, potrebbe non rispondere a criteri di equità e giustizia. Pertanto la raccomandazione è quella di effettuare i risarcimenti in base alle spese effettivamente sostenute da ciascun soggetto; in mancanza di ricevute o altri documenti che possano provare le somme spese, il calcolo dovrà essere fatto secondo criteri di ragionevolezza.

Anche per quanto riguarda il danno psicologico, la Commissione non si sbilancia e non suggerisce cifre, ma si limita ad affermare che dovrà essere commisurato allo stile di vita, alla comodità e alla privacy della struttura ospitante. In particolare, le 2LG dividono le strutture che hanno ospitato gli sfollati in 3 categorie: 1. Edifici pubblici, palestre e altri rifugi di emergenza; 2. Alloggi in affitto, case di parenti o amici e altre residenze temporanee; 3. Hotel e ryokan.
Si menziona inoltre una 4a categoria, cioè le persone soggette a obbligo di stare in casa. Non viene dato loro un inquadramento definitivo ma si suggerisce che i risarcimenti nei loro confronti non superino quelli degli sfollati in hotel e ryokan.

La seconda categoria di danni affrontata dalle 2LG è costituita dai mancati guadagni conseguenti agli ordini del governo di interrompere la commercializzazione di alcuni prodotti agricoli, sia per le imprese agricole che per i relativi lavoratori.
Essi comprendono non solo i mancati guadagni relativi ai prodotti invenduti ma anche quelli conseguenti alla decisione di rinunciare all’attività agricola per tutto il periodo di restrizione al commercio. Sono compresi in questa voce i danni verificatisi successivamente alla data di cessazione delle restrizioni, purchè siano conseguenza della decisione di rinunciare alle attività agricole, e in caso di ripresa dell’attività, tutte le spese necessarie e collegate.

Vi sono quindi i danni conseguenti agli ordini del governo di interruzione della coltura di alcuni prodotti. Essi riguardano soprattutto il settore degli allevamenti bovini e le restrizioni al commercio di foraggio derivanti dal ritrovamento di alti valori di cesio radioattivo nei pascoli. La Commissione raccomanda di risarcire il mancato guadagno delle aziende produttrici di foraggio e l’incremento delle spese dovute alla necessità degli allevamenti di approvvigionarsi di foraggio da altre fonti.
Il risarcimento copre anche i casi in cui la decisione di evitare il foraggio a rischio sia avvenuta prima dell’emanazione degli ordini governativi.

Le 2LG prendono infine in considerazione i cosiddetti danni da voci allarmistiche.
Il tema è importante e sarà oggetto del prossimo articolo della serie.

(continua)

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