Convenzione dell’Aia sulla sottrazione internazionale di minori: dico la mia (parte I)

Convenzione dell’Aia sulla sottrazione internazionale di minori: dico la mia (parte I)

Il Giappone si è impegnato nel maggio scorso a firmare la Convenzione dell’Aia sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori. Alla buon’ora.
Abbiamo già visto che il governo giapponese ha sollecitato la cittadinanza a presentare opinioni e commenti in merito.
Queste sono le mie riflessioni.

Prima di tutto occorre chiarire brevemente cos’è la Convenzione, quali i suoi obiettivi e in quali situazioni e a quali condizioni vi si possa fare ricorso.

La Convenzione dell’Aia sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori  è un accordo tra Stati che istituisce una procedura per riportare nel Paese di residenza abituale i minori che siano stati portati senza autorizzazione all’estero da chi ha la potestà. La procedura ha cioè l’obiettivo di ripristinare la situazione precedente a quella che la parte richiedente sostiene essere una sottrazione illecita del minore, per permettere al sistema giudiziario dello Stato di residenza abituale del minore di dirimere la prevedibile controversia sull’affidamento.
L’obiettivo immediato della parte richiedente consiste nell’ottenere un ordine di rientro. A tal fine essa deve provare che 1. il minore risiedeva abitualmente in uno Stato diverso da quello in cui il minore si trova attualmente 2. il trasferimento del minore ha violato i diritti di custodia in base alla legge dello Stato di residenza, 3. il richiedente esercitava tali diritti di custodia al momento del trasferimento. La Convenzione si applica ai casi che riguardano minori di 16 anni, qui chiamati per comodità espositiva “minori”.
La domanda può essere rigettata per diversi motivi: se il minore è in un altro Stato, oppure per motivi relativi alla salute psicofisica o ai diritti fondamentali del minore (artt. 12, 13, 20 Conv. Aia).
Lo Stato in cui si trova il minore è tenuto a cooperare attraverso un’Autorità centrale che ha il compito di coordinare le operazioni al fine di risolvere la questione e/o far rientrare il minore nello Stato di origine.

Formalmente, l’unica misura richiesta al Paese che aderisce alla Convenzione è la creazione dell’Autorità Centrale.
La Convenzione lascia una certa discrezionalità su quale debba essere la struttura ed il modus operandi dell’istituto, ma l’Autorità Centrale deve avere i poteri necessari per svolgere le funzioni ad essa attribuite dal trattato. Le Autorità centrali devono attivarsi per:

  • localizzare il minore condotto illecitamente sul territorio del proprio Stato;
  • assicurare la consegna del minore all’accesso alle visite;
  • avviare e comunque agevolare l’instaurazione di una procedura giudiziaria o amministrativa diretta ad ottenere la restituzione del minore all’esercizio del diritto di visita;
  • impedire nuovi pericoli per il minore o ulteriori pregiudizi per le parti interessate;
  • assicurare l’adozione di misure urgenti che garantiscano il ritorno del minore in condizioni di sicurezza;
  • scambiarsi reciprocamente informazioni utili riguardo al minore e alle sue condizioni;
  • agevolare l’accesso all’assistenza legale gratuita;
  • fornire, su richiesta informazioni relative alla legislazione del proprio Paese.

Il Giappone non è parte della Convenzione, ed il sistema giuridico ha assai pochi strumenti per eseguire eventuali decisioni giudiziali in materia di affidamento e potestà genitoriale. Per questi motivi il Giappone è noto come uno dei “paradisi” per chi voglia sottrarre il minore al partner e farla franca, specie se si tratta di cittadini giapponesi.
La voce inglese di Wikipedia sulla sottrazione internazionale di minori in Giappone, non proprio solo due righe, testimonia in questo senso.

Nel prossimo post di questa mini-serie, i problemi che potrebbero rimanere insoluti o sorgere come conseguenza della firma della Convenzione da parte del Giappone.

(continua)

3 pensieri riguardo “Convenzione dell’Aia sulla sottrazione internazionale di minori: dico la mia (parte I)

  1. tre anni fa mi è stata sottratta mia figlia da mia moglie portandola in Venezuela senza il mio consenso,ho scoperto dopo che era riuscita ad ottenere dal giudice tutelare il passaporto turistico includentoci il nome della bambina tutto questo ha mia totale insaputa. Ho presentato denuncia alla procura, ho fatto richiesta all’autorità centrale,solo due letterine di consolazione mi sento vittima due volte uno per la sottrazione l’altra da parte della giustizia che a distanza di tre anni tace, è vergognoso cosa aspettono?

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