I risarcimenti di Fukushima (parte VII)

I risarcimenti di Fukushima (parte VII)

Il 5 agosto 2011 la Commissione d’inchiesta sulle controversie per il risarcimento dei danni da energia nucleare ha pubblicato le “Linee guida intermedie sulla valutazione dell’estensione dei danni da energia nucleare dovuti agli incidenti alle centrali nucleari TEPCO di Fukushima 1 e 2 ( 東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針 )″.

Queste linee guida intermedie (di seguito, “LGIM”) rivedono in parte quanto esposto nei documenti precedenti, ed in particolare nelle prime e seconde linee guida, servite come riferimento per i primi risarcimenti provvisori di TEPCO. Come per i documenti precedenti, la Commissione precisa che si tratta di linee guida che non pregiudicano il diritto, per i soggetti che si ritengono insoddisfatti o la cui posizione non sia presa in considerazione, di presentare domanda di risarcimento dei danni a TEPCO secondo le procedure ordinarie.
Si tratta di disposizioni in gran parte ripetitive di quanto già pubblicato nelle linee guida precedenti, ma il documento ha il merito di riorganizzare l’intera materia in modo più dettagliato e organico, e con il vantaggio di vedere la situazione da un punto di vista temporale più distaccato -quasi 5 mesi dal disastro.
Le LGIM sostituiscono perciò le linee guida precedenti, che perdono la loro rilevanza pratica.

Il documento analizza i seguenti punti:

  1. I danni relativi all’ordine di evacuazione o di rifugio emanato dal governo;
  2. I danni relativi al divieto di navigazione o di sorvolo emanato dal governo;
  3. I danni relativi alle sospensioni della commercializzazione dei prodotti agroalimentari decise dal governo e da altre istituzioni;
  4. I danni relativi ad altri ordini del governo;
  5. I cosiddetti danni da voci allarmistiche;
  6. I cosiddetti danni indiretti;
  7. I danni da irradiazione;
  8. Il coordinamento tra donazioni ricevute dalle vittime e risarcimento dei danni;
  9. I danni patrimoniali subiti dalle istituzioni locali.

In apertura la Commissione presenta alcune considerazioni comuni a tutte le voci di danno.
Innanzitutto, la Commissione sostiene che non vi sia differenza sostanziale tra la disciplina del danno risultante dall’applicazione delle norme della Legge sul risarcimento dei danni da energia nucleare, e quello che risulterebbe dalle regole comuni sul fatto illecito. Il criterio comune per valutare il rapporto di causalità, utilizzato dalla Commissione, è quello del “pensiero comune diffuso nella società ( 社会通念 )”. In sostanza, non tutti i danni che potrebbero astrattamente trovare origine nell’incidente nucleare saranno oggetto di risarcimento, ma solo quelli che derivano da ordini del governo emanati sulla base di ragioni ragionevoli [scusate il bisticcio ma l’originale è 合理的理由 e preferisco tradurre 合理的 “ragionevole” e 理由 “ragione”] rivolte a proteggere la vita e la salute dei cittadini, i danni dovuti a condotte ragionevoli di fuga dal mercato, ed i danni indiretti collegati necessariamente a questi danni.
In secondo luogo, si sottolinea che ove i danneggiati non siano stati solerti nell’evitare o ridurre per quanto possibile gli effetti dell’incidente, il risarcimento può essere soggetto a dei limiti [una sorta di giudizio di comparative negligence].
La Commissione sottolinea che i danni coperti sono solo quelli derivanti dall’incidente nucleare e non dal terremoto e dallo tsunami, ma nel caso di situazioni in cui le cause si sovrappongano, ed in particolare dove i danni derivanti dall’incidente siano meno gravi dei danni derivanti dalla catastrofe naturale, la stessa Commissione richiede a TEPCO una certa ragionevolezza flessibilità nel valutare l’estensione dei danni.
Quindi, come già sostenuto nelle linee guida precedenti, visto il numero e le condizioni materiali degli sfollati, la Commissione sostiene la ragionevolezza di individuare una quota fissa di risarcimento, fatta salva la possibilità per le vittime di provare il danno maggiore. Per quanto riguarda l’eventuale mancanza di prove (ricevute, scontrini o altri documenti) delle spese sostenute, si suggerisce di calcolare tali somme in base a dati obiettivi.
Infine, la Commissione esorta TEPCO a risarcire in fretta le vittime, anche attraverso pagamenti provvisori nei casi in cui la somma totale di risarcimento non sia ancora definita per via del prolungarsi della crisi.

1. I danni relativi all’ordine di evacuazione o di rifugio emanato dal governo

Il documento classifica le quattro aree oggetto di provvedimenti da parte del governo:
1. l’area di sfollamento ( 避難区域 ) , cioè la zona entro 20Km da Fukushima-1, divenuta dal 22 aprile area sorvegliata ( 警戒区域 ) a divieto di accesso, e l’area entro 10Km (8Km dal 21 aprile) da Fukushima-2;
2. l’area di rifugio in casa ( 屋内退避区域 ) cioè la zona tra i 20 ed i 30 Km da Fukushima-1, dal 22 aprile assorbita in una delle due categorie successive;
3. l’area a sfollamento programmato ( 計画的避難区域 ) cioè l’area oltre i 20Km da Fukushima-1 ove vi era il pericolo di raggiungere una dose di irradiazione annuale oltre i 20 mSv, che è stata sfollata per un mese circa;
4. l’area di preparazione allo sfollamento di emergenza ( 緊急時避難準備区域 ), cioè l’area tra i 20 ed i 30Km da Fukushima-1 dove si è richiesto alla popolazione di essere pronti a sfollare o di sfollare volontariamente, in particolare a donne incinte, bambini, malati.

Una mappa può tornare utile. Si possono notare i confini tratteggiati delle aree a 20 e 30 Km da Fukushima-1. L’area 1. in grigio, l’area 3. in rosa e l’area 4. in giallo:

Il governo ha inoltre suggerito lo sfollamento in casi individuali (area 5) e richieste di sfollamento per soggetti che non risiedevano nelle aree 1-4 sono arrivate anche dalle amministrazioni locali, in particolare dalla città di Minami Soma (area 6). In quest’ultimo caso la decisione è stata ritenuta ragionevole poiché nello stesso Comune di Minami Soma alcune aree ricadevano in aree di sfollamento, altre ne erano fuori; per assicurare un trattamento uguale a tutti gli abitanti del Comune, l’amministrazione ha deciso di estendere a tutto il territorio l’invito allo sfollamento.

Per “sfollati” si intendono le persone che sono scappate dalle aree summenzionate nel periodo tra l’incidente ed il 20 giugno, data in cui sono stati decisi i principi sui risarcimenti provvisori, le persone residenti nelle aree che al momento dell’incidente erano fuori dalle aree ma non sono rientrate, e le persone soggette a ordine di rifugio in casa.

I danni o le spese oggetto di risarcimento, in ogni caso a condizione di essere state “necessarie o ragionevoli ( 必要かつ合理的 )”, sono le seguenti:

  1. Le spese mediche sostenute dagli sfollati per verificare la contaminazione radioattiva personale;
  2. Le spese sostenute per lo sfollamento: spese di trasporto di persone e cose, spese di soggiorno ed i costi dovuti all’aumento delle spese per il fatto di vivere lontani dalle proprie abitazioni. Esse non comprendono le spese sostenute dopo che sia trascorso un adeguato lasso di tempo dalla revoca degli ordini di evacuazione per determinate zone;
  3. Le spese collegate ai rientri temporanei nelle abitazioni all’interno delle zone di evacuazione;
  4. Le spese per il rientro definitivo nelle abitazioni evacuate, dopo il venir meno degli ordini di evacuazione;
  5. I danni alla salute causati dall’evacuazione: chi abbia visto la propria salute peggiorare a causa delle diverse condizioni di vita nei rifugi degli sfollati ha titolo a chiedere il risarcimento delle spese mediche sostenute (o delle spese mediche rivolte a prevenire il peggioramento della salute), dei danni patrimoniali e non patrimoniali ( 精神的損害 );
  6. Il danno psicologico ( 精神的損害 ): per gli sfollati e per chi è stato soggetto ad ordine di rimanere in casa. La somma suggerita per i primi 6 mesi è di 100.000 jpy al mese a testa, aumentata a 120.000 jpy per chi abbia trovato rifugio di emergenza in palestre, scuole o altre strutture pubbliche. Per il periodo tra il settimo mese e al massimo un anno, la somma è fissata per tutti in 50.000 yen. Si prevede anche un terzo periodo, che partirà dalla fine del secondo periodo fino alla conclusione della crisi, rispetto al quale la Commissione deciderà in seguito;
  7. I danni alle attività di impresa, per gli imprenditori stabiliti nelle aree evacuate;
  8. I danni subiti dai lavoratori, conseguenti all’impossibilità di recarsi al lavoro nelle aziende all’interno delle zone evacuate;
  9. Le spese relative alle verifiche della radioattività delle cose;
  10. I danni derivanti dalla perdita di valore dei beni che siano stati contaminati o che abbiano in altri modi perso in parte o completamente il loro valore per via dell’evacuazione dei proprietari. La Commissione suggerisce di coprire anche le situazioni relative a compravendite di immobili.

Il prossimo articolo della serie continuerà con l’esame delle altre voci di danno.

(continua)

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