I risarcimenti di Fukushima (parte V)

I risarcimenti di Fukushima (parte V)

Il 20 giugno 2011 la Commissione d’inchiesta sulle controversie per il risarcimento dei danni da energia nucleare ha pubblicato il “Supplemento alle seconde linee guida sulla valutazione dell’estensione dei danni da energia nucleare dovuti agli incidenti alle centrali nucleari TEPCO di Fukushima 1 e 2” ( 東京電力(株)福島第一、第二原子力発電所事故による原子力 損害の範囲の判定等に関する第二次指針追補 ).

Come si è visto in precedenza, le linee guida prendono in considerazione il diritto vigente e anticipano le decisioni di ipotetiche cause civili.
Vista l’autorevolezza della Commissione, è difficile immaginare che in futuro un Tribunale investito della questione possa rendere una decisione radicalmente diversa dal contenuto delle linee guida.
Esse pertanto da una parte portano chiarezza nella materia e rendono un servizio utile alle migliaia di danneggiati, dall’altra costituiscono un forte disincentivo per gli stessi danneggiati a presentare le loro richieste alla giustizia ordinaria nel caso in cui non si ritengano soddisfatti delle misure delle linee guida.

La Commissione era stata criticata per non aver indicato nelle linee guida precedenti cifre di riferimento per la liquidazione dei danni. Il supplemento alle seconde linee guida (S2LG) ovvia a questa mancanza, ed espone i criteri per calcolare il risarcimento del danno psicologico sofferto dagli evacuati e dagli individui soggetti a ordine di stare in casa.

La somma prevista come indennizzo dal S2LG non prevede differenze né in base alla dimensione del nucleo familiare né in base all’età dei soggetti.
Sotto il profilo temporale, la Commissione identifica 3 periodi: 1. i primi sei mesi successivi all’incidente; 2. i mesi da 7 a 12; 3. il periodo da un anno dall’incidente in poi. La Commissione espone i criteri per i periodi 1 e 2, mentre si astiene dal dettare regole per il periodo 3, siccome non è chiaro se e quando le persone evacuate dalle zone più vicine alla centrale, all’interno della zona di evacuazione, potranno ritornare a vivere nelle proprie case.

La somma suggerita come risarcimento per il danno psicologico relativo al periodo 1 è di 100.000 yen mensili a testa, che salgono a 120.000 nel caso dei soggetti sfollati in strutture di emergenza. Nel caso degli individui soggetti a ordine di stare in casa, il risarcimento è di 100.000 yen mensili da calcolarsi fino al giorno in cui l’ordine sia stato revocato.
La somma mensile per il periodo 2 è di 50.000 jpy a testa, mentre per il periodo 3 la Commissione non prende per il momento posizione.

Il conteggio del periodo per cui è dovuto il risarcimento parte dal giorno del disastro, 11 marzo, a prescindere dal momento in cui i singoli soggetti hanno lasciato le loro case.
Il termine finale coincide con il ritorno delle persone nelle loro case, ma come accennato in precedenza, non è possibile fare previsioni in questo senso e la Commissione lascia questo aspetto ad una riflessione successiva.

(continua)

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