I risarcimenti di Fukushima (parte II)

I risarcimenti di Fukushima (parte II)

Il 28 aprile 2011, alla sua terza riunione, la Commissione d’inchiesta sulle controversie per il risarcimento dei danni da energia nucleare ha approvato le “Prime linee guida sulla valutazione dell’estensione dei danni da energia nucleare dovuti agli incidenti alle centrali nucleari TEPCO di Fukushima 1 e 2” ( 東京電力(株)福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する第一次指針 ).

Questo primo documento ha preso in esame i “danni derivanti da condotte prese sulla base di precise indicazioni del governo” , ed in particolare:

  1. i danni subiti dai residenti nelle zone soggette a ordine di evacuazione, divieto di accesso o nelle zone soggette a indicazione di rifugiarsi in casa;
  2. i danni conseguenti al divieto di accesso alle acque nel raggio di 30 km dalla centrale di Fukushima 1;
  3. i danni derivanti dai divieti di vendita che hanno colpito determinati prodotti agroalimentari.

La valutazione degli altri danni, come quelli sostenuti da chi si sia allontanato dalla centrale pur non rientrando nei confini della zona di evacuazione, da chi si sia trovato a lavorare nella zona di evacuazione (ad es., forze dell’ordine) o nella centrale stessa dopo il 3/11, e altre tipologie di danni indiretti non sono stati analizzati in queste prime linee guida, ma potranno essere oggetto di esami successivi.
Tra di essi figura una voce importante, cioè i danni da voci allarmistiche (traduzione più o meno libera di 風評被害 ) che, a detta della Commissione, saranno presi in considerazione in seguito.
Inoltre, poiché al momento della pubblicazione di queste prime linee guida la situazione non era ancora stabile, la Commissione dichiara di non escludere la possibilità di integrare il contenuto di queste linee guida con indicazioni supplementari.

Come previsto dalle norme che disciplinano il funzionamento ed i poteri della Commissione, le linee guida non contengono norme vincolanti, ma sono state redatte al fine di aiutare le parti, cioè da una parte TEPCO, gestore della centrale, dall’altra i soggetti che hanno subito le conseguenze dell’incidente nucleare, a raggiungere rapidamente un accordo sul risarcimento che risponda a principi di equità.
I principi seguiti rispecchiano quelli dei rapporti pubblicati il 25 dicembre 1999 ed il 29 marzo 2000 dalla Commissione di ricerca sull’incidente di Tokaimura del 30 settembre 1999, anche se è evidente che la gravità dell’incidente di Fukushima è di gran lunga superiore.

Vi sono raccomandazioni comuni alle 3 voci di danno.
Innanzitutto la Commissione dichiara di voler seguire i principi ordinari sul risarcimento del danno da illecito civile, in particolare per quanto riguarda la valutazione del rapporto di causalità.
D’altra parte, visto il numero di soggetti passivi oggetto di queste prime linee guida, nell’ordine delle decine di migliaia, e la necessità di intervenire con rapidità, la Commissione suggerisce di semplificare le procedure relative all’onere della prova del danno subito istituendo un sistema ragionevole ed equo per calcolare rapidamente e semplicemente le spese sostenute dagli sfollati o i danni subiti dalle imprese. La Commissione fa riferimento a risarcimenti forfettari, lasciando tuttavia aperta la possibilità ai danneggiati di provare un danno maggiore.
Inoltre, la Commissione auspica che parte dei pagamenti sia fatta in via provvisoria prima del termine della crisi.

La Commissione quindi esamina in dettaglio le voci che possono far parte delle richieste che le vittime potranno presentare a TEPCO.
Nel caso dei soggetti residenti in zone evacuate o nella zona con divieto di uscire di casa, le  linee guida riconoscono il risarcimento di:

  1. le spese rivolte a verificare la contaminazione del corpo o di oggetti;
  2. le spese di vitto e alloggio fuori dalla zona di evacuazione e/o spese di trasporto, incluse spese accessorie; nel caso di soggetti residenti nella zona di divieto di uscire di casa, le spese dovute al diverso stile di vita. Inoltre, dovranno essere presi in considerazione i danni non patrimoniali/psicologici ( 精神的損害 );
  3. le spese mediche e risarcimento dei danni, comprensivi di mancato guadagno e danno non patrimoniale/psicologico, in caso di lesioni o morte;
  4. i danni non patrimoniali/psicologici. I criteri di valutazione sono tuttavia rimandati ad un’analisi successiva;
  5. i danni subiti dalle imprese o dai lavoratori operanti nella zona di evacuazione. La valutazione del danno in caso di cessazione dell’attività o fallimento è rimandata a linee guida successive;
  6. i danni conseguenti alla perdita totale o alla diminuzione di valore di beni mobili e immobili abbandonati nella zona di evacuazione o contaminati.

Tra le varie considerazioni, interessante quella riguardante le spese di vitto e alloggio degli sfollati. Molti di essi hanno trovato rifugio di emergenza in palestre, scuole o altre strutture pubbliche allestite dalle autorità; altri hanno invece deciso autonomamente di alloggiare in altre strutture, private, come alberghi o ryokan. La Commissione ritiene che le spese di questi ultimi debbano essere risarcite; d’altra parte, i primi non hanno sopportato spese e pertanto a loro non sarebbe dovuto nulla.
Questa conclusione tuttavia confligge con il senso di equità e giustizia: 「相対的に見てより不便な生活を長期間余儀なくされた者への賠償額が少なくなるという正義に反し公平性を欠く結論となりかねない。
」La Commissione si pone pertanto il problema di come trattare in maniera equa chi abbia passato lunghi giorni in sistemazioni di emergenza e chi invece sia rimasto nel relativo comfort di un albergo.
Le soluzioni proposte per assicurare un trattamento eguale sono due: il pagamento di una sorta di diaria giornaliera uguale per tutti gli sfollati, indipendentemente dalla loro sistemazione, o il riconoscimento di maggiori danni non patrimoniali/psicologici ai soggetti sfollati nelle strutture pubbliche di emergenza (「精神的苦痛がより大きいとして慰謝料の金額を増加するなど」). Le linee guida non prendono posizione, ma dichiarano di voler analizzare presto la questione.

Per i soggetti ai quali è stato precluso l’accesso alla zona di mare compresa nel raggio di 30 Km dalla centrale, le linee guida raccomandano il risarcimento di:

  1. il mancato guadagno e le eventuali spese dovute allo stop delle attività di pescatori e altri imprenditori, ad es. nel settore turistico;
  2. un danno pari al salario normale nel caso dei lavoratori di tali imprese.

Per quanto riguarda invece i danni collegati al settore agroalimentare, oggetto di queste prime raccomandazioni sono esclusivamente i casi in cui il blocco della vendita dei prodotti agroalimentari sia stato ordinato dal governo, ed i casi di sospensione volontaria della messa in commercio decisi dalle associazioni di agricoltori o pescatori locali. Per i danni patiti in altre aree, o relativi al crollo dei prezzi e delle vendite di prodotti non direttamente oggetto di provvedimenti delle autorità o delle associazioni locali, la Commissione rimanda l’analisi a documenti successivi.
La Commissione identifica il danno risarcibile alle imprese collegate con il settore agroalimentare con:

  1. il mancato guadagno, le spese per lo smaltimento dei prodotti invendibili, e tutte le spese accessorie;
  2. il mancato guadagno dei distributori dei prodotti agricoli;
  3. il danno pari al salario normale nel caso dei lavoratori di tali imprese.

Per ogni voce di danno, il documento esamina i criteri in base a cui valutare se le spese possano rientrare nelle voci sopra elencate. Non sono presenti tuttavia indicazioni concrete riguardo alla quantificazione monetaria del danno.
Inoltre, le linee guida puntualizzano che i risarcimenti dovranno coprire tutte le spese e i danni subiti in conseguenza dell’incidente nucleare, a partire dal giorno in cui si è verificato l’incidente, 11 marzo. Sono dunque inclusi nel conto i danni collegati a decisioni, come l’evacuazione volontaria o l’astensione dalla vendita di prodotti agricoli, prese prima degli ordini di evacuazione o del blocco della commercializzazione dei prodotti agricoli.

(continua)

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