Il titolare parlerà all’Università di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza, di codice civile giapponese. Lunedì 5 marzo 2018, alle 13, presso il Campus Luigi Einaudi, Aula H8.
Qui la locandina dell’evento:
Il titolare parlerà all’Università di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza, di codice civile giapponese. Lunedì 5 marzo 2018, alle 13, presso il Campus Luigi Einaudi, Aula H8.
Qui la locandina dell’evento:
Siamo lieti di annunciare la pubblicazione, per i tipi di Giuffré, del volume “Il Massimario. Proverbi annotati di diritto comparato” .
Il volume è un Liber Amicorum di amici, allievi e colleghi del Prof. Gabriele Crespi Reghizzi. A ciascun autore è stato chiesto di commentare in termini “giuridici” un proverbio a scelta. Studiosi di ordinamenti diversi da quello italiano sono stati incoraggiati a commentare proverbi del paese oggetto dei loro studi.
Perché ne parliamo qui? Perché il Giappone è ben rappresentato, con ben due proverbi: uno a cura del sottoscritto e l’altro a cura del titolare del blog.
Io ho commentato il proverbio “地震雷火事親父” (“Jishin, Kaminari, Kaji, Oyaji”: [Le cose da temere sono] il terremoto, il fulmine, il fuoco, il padre) alla luce della legislazione civile dell’epoca Meiji, che conferiva ampie prerogative al capofamiglia maschio, rendendolo così “temibile”.
Andrea Ortolani ha commentato il detto “十人十色” (“Junin Toiro”: Dieci persone, dieci colori) spiegando la procedura in base alla quale i giudici della Corte Suprema possono esprimere opinioni concorrenti o dissenzienti rispetto al giudizio principale. Tale caratteristica della procedura civile giapponese è insolita per un paese di civil law.
Cliccando sui link seguenti trovate un assaggio dell’opera: l’indice del volume ed il contributo di Andrea Ortolani, Junin Toiro.
Il codice civile giapponese, art. 900 comma 4 prevede:
子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。 ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし(…)
Se ci sono due o più figli, ascendenti o fratelli, la quota ereditaria è divisa in parti eguali. Tuttavia, la quota ereditaria dei figli non legittimi è la metà della quota dei figli legittimi (…)
Negli anni passati, il trattamento discriminatorio dei figli non legittimi era già stato denunciato e portato all’attenzione della Corte Suprema, sia dei collegi ristretti che del gran collegio. Quest’ultimo nel 1995 aveva dichiarato, in una decisione 10-5, che la norma non fosse in contrasto con la Costituzione, perché essa rifletteva il sentimento sociale del tempo, ed il favore verso il matrimonio presente nel codice civile.
La sentenza si spingeva anzi a dire che si trattava di un riconoscimento nei confronti dei figli non legittimi, come dire: “E ancora grazie che vi spetta qualcosa” (passo citato a p. 3 della sentenza).
Il clima nel frattempo è cambiato, e la decisione del 4 settembre, nell’aria da tempo, dichiara incostituzionale questa disposizione, per contrasto con l’art. 14 comma 1 Cost.:
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない
Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge e non sono discriminati nelle loro relazioni politiche, economiche o sociali a causa della loro razza, religione, sesso, condizione sociale o origine famigliare.
La decisione è stata unanime (14-0, poiché il giudice Terada, che aveva collaborato con il Ministero della Giustizia sulla riforma di questa materia, si è astenuto) nel riconoscere che la previsione del codice civile è discriminatoria nei confronti dei figli non legittimi, e che ad essi spetta una quota ereditaria di pari valore rispetto a quella dei figli legittimi.
In motivazione, interessanti i riferimenti di diritto comparato al diritto tedesco (legge del 1998 sulla successione dei figli illegittimi) e francese (legge del 2001) (p. 5 della sentenza).
Da notare la presenza di concurring opinion ( 補足意見 ) da parte dei giudici Kanetsuki, Chiba e Okabe (la cui opinione figura in ordine di anzianità di servizio). In particolare, le prime due opinioni trattano del problema della retroattività e degli effetti in altri giudizi della pronuncia di incostituzionalità.
La sentenza ha quindi “cassato” e rinviato il procedimento all’Alta Corte di Tokyo.
Importante anche la parte del dispositivo che precisa che la decisione non produce effetti in merito ai rapporti giuridici in materia ereditaria definiti dal luglio 2001 al giorno della sentenza in esame.
Qui un servizio sulla sentenza, con intervista alla parte ricorrente.
http://www.youtube.com/watch?v=5LaiLloXxZ8
Qui gli estremi con dispositivo e qui il testo della decisione (online già un giorno dopo la pronuncia… complimenti!).
È la prima volta che una disposizione del codice civile (ricordiamo, del 1898) viene dichiarata incostituzionale.
Subito dopo la lettura della sentenza, il governo ha prontamente dichiarato che si metterà al lavoro per modificare la disposizione in modo da renderla conforme alla Costituzione.
Nel 2011, secondo dati del Ministero della Salute, vi erano in Giappone 23.000 figli nati fuori dal matrimonio.
La notizia della sentenzia sui quotidiani online: Tokyo Shinbun (JP), Japan Times (EN).
* Nota sulla terminologia: l’espressione “figli illegittimi” è superata in italiano. Essa traduce letteralmente 非嫡出子 (hichakushutsushi), termine usato correntemente dalla dottrina. La sentenza tuttavia usa tale vocabolo solo quando cita precedenti o leggi straniere; coerentemente alla scelta linguistica del codice civile, e forse per la volontà di usare un vocabolo meno “duro”, il termine usato dai giudici nelle motivazioni è 嫡出でない子 (figlio non legittimo).
È stato pubblicato il mio articolo sulla lingua giuridica giapponese:
Andrea Ortolani, “La lingua giuridica giapponese. Nascita, evoluzione e problemi attuali”, in Materiali per una storia della cultura giuridica 1-2012, pp. 31-64.
Questo contributo presenta alcune riflessioni sulla nascita e sull’evoluzione della lingua del diritto giapponese. In primo luogo si offre una sommaria introduzione alle caratteristiche fondamentali della lingua giapponese in quanto lingua nazionale del Giappone. L’articolo prosegue con il primo excursus in lingua italiana sulle principali opere giuridiche tradotte in giapponese nel periodo tra il 1850 ed il 1890, modello e base linguistica per la nascente scienza giuridica nipponica, e con uno spaccato sugli sviluppi contemporanei, presentando l’iter, i contenuti e gli effetti della riforma linguistica del codice civile avvenuta nel 2006. In chiusura sono presentate alcune riflessioni sull’influenza della lingua e delle sue strutture sul diritto sostanziale e sulla circolazione dei modelli giuridici in Giappone.
This study analyzes the birth and the evolution of the Japanese legal language. It starts with a brief introduction to the fundamental characteristics of the Japanese language as the national language of Japan. The article continues with the first Italian report on the major legal works that were translated into Japanese in the period between 1850 and 1890, that served as the model and linguistic basis for the emerging Japanese legal science, and with an insight on the contemporary developments, introducing the process, the contents and the effects of the linguistic reform of the Civil Code of 2006. The article ends with some thoughts on the influence of Japanese language and its structures on the substantive law and on the circulation of legal models in Japan.
Link diretto all’articolo qui.
Domande, commenti, suggerimenti e critiche sono sempre molto ben accetti.